Testo unico›Capo III
Art. 206
Contravvenzioni. (Articoli 42 e 58, regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687; art. 1, legge 21 dicembre 1899, n. 446; e art. 1, lett. g), legge 15 luglio 1909, n. 524).
In vigore dal 30 nov 1980
Testo unico-
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-206