Testo unico›Capo IV
Art. 209
Comunicazione della situazione patrimoniale e del conto dell'esercizio. (Art. 18, legge 16 giugno 1907, n. 540).
In vigore dal 15 mar 1913
Comunicazione della situazione patrimoniale e del conto dell'esercizio.
(, legge 16 giugno 1907, n. 540).
Dai concessionari di ferrovie debbono essere ogni anno comunicate al Ministero dei lavori pubblici la situazione patrimoniale ed il conto speciale dell'esercizio, redatti secondo norme da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici d'accordo col Ministero del tesoro, relativi ad ogni linea o gruppo di linee esercitate in base ad un solo atto di concessione, o per le quali sia stato consentito dal Governo di tenere riunite le contabilità.
La situazione patrimoniale ed il conto dell'esercizio debbono essere presentati al Ministero contemporaneamente al loro invio ai sindaci per l'approvazione dell'assemblea, quando si tratti di società per azioni, ed entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario dell'azienda, negli altri casi.
Al Ministero dei lavori pubblici debbono pure essere comunicati i verbali delle assemblee degli azionisti entro trenta giorni dalla loro data.
Le società estere debbono tenere presso la loro sede o rappresentanza in Italia una copia di tali verbali e di quelli dei Consigli d'amministrazione.
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