Testo unicoCapo IV

Art. 213

Contabilità e liquidazione della costruzione. (Art. 14, legge 12 luglio 1908, n. 444; e art. 1, lettera u), legge 15 luglio 1909, n. 524).

In vigore dal 15 mar 1913
Contabilità e liquidazione della costruzione. (, legge 12 luglio 1908, n. 444; e , lettera u), legge 15 luglio 1909, n. 524). I concessionari di ferrovie hanno l'obbligo di tenere regolarmente le contabilità dei lavori di costruzione e di trasmettere al Ministero dei lavori pubblici il conto di liquidazione totale dei lavori stessi entro sei mesi dalla data del verbale d'ultimazione ferma rimanendo in ogni tempo l'applicazione dell'. Nelle concessioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, valgono le stesse disposizioni per i lavori in aumento patrimoniale. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-213

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Contabilità e liquidazione della costruzione. (Art. 14, legge 12 luglio 1908, n. 444; e art. 1, lettera u), legge 15 luglio 1909, n. 524). (Art. 213 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo