Testo unico›Titolo XI›Capo I
Art. 218
Elenco e relazione annua. (Art. 3, legge 30 giugno 1889, n. 6183).
In vigore dal 15 mar 1913
Elenco e relazione annua.
(, legge 30 giugno 1889, n. 6183).
Il Governo del Re deve presentare annualmente al Parlamento un elenco delle strade ferrate richieste, negate e concesse, ed una relazione circa i motivi delle sue deliberazioni in proposito ed i risultati ottenuti dall'applicazione del presente testo unico di legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-218