Testo unicoTitolo XICapo I

Art. 218

Elenco e relazione annua. (Art. 3, legge 30 giugno 1889, n. 6183).

In vigore dal 15 mar 1913
Elenco e relazione annua. (, legge 30 giugno 1889, n. 6183). Il Governo del Re deve presentare annualmente al Parlamento un elenco delle strade ferrate richieste, negate e concesse, ed una relazione circa i motivi delle sue deliberazioni in proposito ed i risultati ottenuti dall'applicazione del presente testo unico di legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-218

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Elenco e relazione annua. (Art. 3, legge 30 giugno 1889, n. 6183). (Art. 218 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo