Testo unico›Capo II›Sez. I
Art. 223
Ferrovie sarde. (Art. 55, legge 14 luglio 1907, n 562; art. 5, secondo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444; art. 1, lettera r), legge 15 luglio 1909, n. 524, ed articoli 1, 4 e 10, legge 21 luglio 1911, n. 848).
In vigore dal 15 mar 1913
Ferrovie sarde.
(, legge 14 luglio 1907, n 562; , secondo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444; , lettera r), legge 15 luglio 1909, n. 524, ed , legge 21 luglio 1911, n. 848).
Per la costruzione e l'esercizio di ferrovie in Sardegna, destinate a raccordare fra loro le due reti esistenti, a congiungere alle medesime regioni isolate e a completare i tronchi già in esercizio, il Governo del Re è autorizzato a concedere la sovvenzione chilometrica fino al limite massimo di L. 10.000 per 50 anni, indipendentemente dalle condizioni prescritte con l', comma terzo, del presente testo unico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-223