Testo unico›Capo II›Sez. I
Art. 227
Compartecipazione dello Stato. (Art. 4, legge 21 luglio 1910, n. 580).
In vigore dal 15 mar 1913
Compartecipazione dello Stato.
(, legge 21 luglio 1910, n. 580).
A parziale modificazione dell' del presente testo unico ha luogo, per tali linee, la compartecipazione dello Stato:
a) ai prodotti lordi ultrainiziali, appena sia raggiunto il prodotto iniziale sui tronchi aperti all'esercizio;
b) ai prodotti netti, in misura non minore del 70 per cento, dell'eccedenza dell'interesse legale commerciale, computato sul capitale azionario approvato dal Governo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-227