Testo unicoCapo IISez. I

Art. 227

Compartecipazione dello Stato. (Art. 4, legge 21 luglio 1910, n. 580).

In vigore dal 15 mar 1913
Compartecipazione dello Stato. (, legge 21 luglio 1910, n. 580). A parziale modificazione dell' del presente testo unico ha luogo, per tali linee, la compartecipazione dello Stato: a) ai prodotti lordi ultrainiziali, appena sia raggiunto il prodotto iniziale sui tronchi aperti all'esercizio; b) ai prodotti netti, in misura non minore del 70 per cento, dell'eccedenza dell'interesse legale commerciale, computato sul capitale azionario approvato dal Governo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-227

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Compartecipazione dello Stato. (Art. 4, legge 21 luglio 1910, n. 580). (Art. 227 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo