Testo unico›Capo V
Art. 48
Nuove ferrovie sovvenzionate. (Art. 11, legge 16 giugno 1907, n. 540).
In vigore dal 15 mar 1913
Nuove ferrovie sovvenzionate.
(, legge 16 giugno 1907, n. 540).
Lo Stato ha diritto di compartecipare ai prodotti lordi ultrainiziali di ferrovie sovvenzionate, concesse posteriormente alla legge 16 giugno 1907, n. 540, nella misura stabilita negli atti di concessione, tenuto conto delle speciali condizioni di esercizio di ciascuna ferrovia, quando la media dei prodotti lordi dell'ultimo quadriennio abbia raggiunto il prodotto lordo chilometrico indicato negli atti di concessione.
Lo Stato ha pure diritto alla compartecipazione ai prodotti netti, in misura non minore della metà dell'eccedenza dell'interesse legale commerciale computato sul capitale azionario approvato dal Governo, quando sia concessionaria una società per azioni, o sul capitale di primo impianto e prima dotazione di materiale mobile e di esercizio, negli altri casi.
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