Testo unicoTitolo IIICapo I

Art. 49

Privilegio del concessionario. (Art. 269, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Privilegio del concessionario. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Il concessionario di una ferrovia pubblica ha il privilegio esclusivo di qualsivoglia altra concessione di ferrovia, parimente pubblica, che congiunga due punti della sua linea, o che le corra lateralmente, entro quel limite di distanza che verrà determinato nell'atto di concessione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-49

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Privilegio del concessionario. (Art. 269, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 49 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo