Testo unicoCapo IV

Art. 44

Economie ed aumenti. (Art. 3, commi ottavo e nono, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 gen 1930
Economie ed aumenti. (, commi ottavo e nono, legge 12 luglio 1908, n. 444). Le economie sulla spesa prevista, dipendenti da varianti proposte dal concessionario ed approvate dal Governo, sono divise per metà fra concessionario e Stato, con una corrispondente diminuzione del corrispettivo della concessione. Approvato il progetto esecutivo, se dal Governo siano richieste varianti ed aggiunte che importino maggiore spesa, l'ammontare della sovvenzione chilometrica o della compartecipazione ai prodotti è aumentato in ragione del maggior costo delle opere, da determinarsi di accordo od a mezzo di tre arbitri, nominati uno dal ministro dei lavori pubblici, uno dal concessionario ed il terzo dalle parti stesse o dal presidente della Corte d'appello di Roma. Oltre tale caso, nessun aumento di sovvenzione o di compartecipazione ai prodotti può essere accordato, e nessun compenso per qualsiasi titolo è dovuto al concessionario, qualunque sia per risultare il costo effettivo della linea data in concessione.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 2 agosto 1929, n. 2150, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1752, ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni contenute nel capo IV del titolo II del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che non siano riportate nel presente decreto".

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Economie ed aumenti. (Art. 3, commi ottavo e nono, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 44 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo