Testo unicoSez. III

Art. 39

Agevolazione fiscale per le obbligazioni. (Art. 7, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Agevolazione fiscale per le obbligazioni. (, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). Le obbligazioni, emesse esclusivamente per la costruzione delle nuove ferrovie concesse all'industria privata, sono soggette alla tassa di negoziazione, di cui all' della legge 4 luglio 1897, n. 414 (testo unico), nella misura di una lira e centesimi venti per ogni mille lire (decimi compresi).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-39

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Agevolazione fiscale per le obbligazioni. (Art. 7, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 39 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo