Testo unico›Sez. III
Art. 37
Vincolo della sovvenzione per altre operazioni finanziarie. (Art. 7, commi terzo e quarto, legge 12 luglio 1908, n. 444).
In vigore dal 15 mar 1913
Vincolo della sovvenzione per altre operazioni finanziarie.
(, commi terzo e quarto, legge 12 luglio 1908, n. 444).
La parte di sovvenzione governativa attribuita alla costruzione può essere vincolata integralmente, in Italia o all'estero, anche a garanzia di operazioni finanziarie con banche e con istituti di credito per la provvista dei capitali necessari alla costruzione della linea concessa ed all'acquisto del materiale rotabile, quando concorrano le seguenti condizioni:
a) che siano comunicate al Governo le condizioni dell'operazione finanziaria;
b) che la somministrazione dei capitali proceda secondo l'avanzamento dei lavori, in base a certificati rilasciati dal Ministero dei lavori pubblici;
c) che l'ammortamento del prestito sia stabilito in un periodo di tempo non eccedente quello della durata della sovvenzione.
In caso di decadenza della concessione per mancato compimento della costruzione, la sovvenzione resta vincolata per la sola parte corrispondente alla somma effettivamente somministrata in base ai certificati rilasciati dal Ministero dei lavori pubblici. Ultimata la linea ed aperta all'esercizio, la sospensione di pagamento della sovvenzione nei casi previsti dall' è limitata alla sola parte non vincolata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-37