Testo unico›Capo III›Sez. I
Art. 32
Stanziamenti di bilancio. (Art. 5, due ultimi commi, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 2, penultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444 e articoli 3 e 4, legge 21 luglio 1911, n. 848.). (Art. 4, legge 30 aprile 1899, n. 168; art. 5, penultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444; art. 1, lettera h), legge 15 luglio 1909, n. 524 e art. 2, ultimo comma, legge 21 luglio 1910, n. 580).
In vigore dal 15 mar 1913
Stanziamenti di bilancio.
(, due ultimi commi, legge 12 luglio 1908, n. 444).
(, penultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444 e , legge 21 luglio 1911, n. 848.)
(, legge 30 aprile 1899, n. 168; , penultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444; , lettera h), legge 15 luglio 1909, n. 524 e , ultimo comma, legge 21 luglio 1910, n. 580).
Le somme da pagarsi annualmente per sovvenzioni sono stanziate nel bilancio dei lavori pubblici in un capitolo denominato: «Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse all'industria privata».
Quando le sovvenzioni da pagare per una linea eccedono la somma di annue L. 500.000, il corrispondente stanziamento è fatto in un capitolo separato nel bilancio dei lavori pubblici.
A misura che verranno fatte le concessioni, di cui agli (comma 3), 222, 223 e 235, saranno impostati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici i relativi stanziamenti.
Nella legge di approvazione del bilancio di previsione dei lavori pubblici si determina il limite dei nuovi impegni che possono assumersi per le sovvenzioni nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Tale limite è aumentato dell'ammontare delle sovvenzioni per ferrovie complementari e per le linee di cui agli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-32