Testo unicoCapo IIISez. I

Art. 29

Utilizzazione delle strade e raccordi. (Art. 15, comma terzo legge 9 luglio 1905, n. 413; art. 3, penultimo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272; ed art. 1, lettera o), legge 15 luglio 1909, n. 524). - (Art. 6, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Utilizzazione delle strade e raccordi. (, comma terzo legge 9 luglio 1905, n. 413; , penultimo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272; ed , lettera o), legge 15 luglio 1909, n. 524). - (, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). Salvo disposizioni diverse derivanti da precedenti leggi speciali, nella determinazione della sovvenzione si tiene conto della minore spesa derivante dalla utilizzazione delle strade ordinarie e degl'impianti ferroviari esistenti. Le spese per i raccordi, allacciamenti ed uso comune di stazioni di cui all', debbono essere comprese nei progetti di massima delle linee da concedere all'industria privata anche agli effetti della determinazione delle sovvenzioni chilometriche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-29

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Utilizzazione delle strade e raccordi. (Art. 15, comma terzo legge 9 luglio 1905, n. 413; art. 3, penultimo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272; ed art. 1, lettera o), legge 15 luglio 1909, n. 524). - (Art. 6, ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 29 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo