Testo unicoCapo IIISez. I

Art. 26

Forma della concessione. (Art. 5, sesto comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Forma della concessione. (, sesto comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). Le sovvenzioni sono accordate con decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, e sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
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Forma della concessione. (Art. 5, sesto comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 26 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo