Testo unicoSez. III

Art. 21

Dichiarazione di pubblica utilità. (Art. 4, legge 30 giugno 1889, n. 6183).

In vigore dal 15 mar 1913
Dichiarazione di pubblica utilità. (, legge 30 giugno 1889, n. 6183). Col decreto di concessione delle ferrovie pubbliche alla industria privata, s'intende implicitamente emessa la dichiarazione che tali opere sono di pubblica utilità, di che e per gli effetti dell'art. 438 del Codice civile e delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per pubblica utilità.
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Dichiarazione di pubblica utilità. (Art. 4, legge 30 giugno 1889, n. 6183). (Art. 21 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo