Testo unicoSez. III

Art. 23

Determinazioni nell'atto di concessione. (Art. 2, secondo comma, legge 4 dicembre 1902, n. 506).(Art. 16, primo comma, legge 27 dicembre 1896, n. 272).

In vigore dal 15 mar 1913
Determinazioni nell'atto di concessione. (, secondo comma, legge 4 dicembre 1902, n. 506). (, primo comma, legge 27 dicembre 1896, n. 272). Negli atti di concessione sono determinati il tipo di costruzione, i limiti di massima pendenza, il raggio minimo delle curve ed ogni altra modalità della costruzione ed esercizio, nonché il termine di tempo utile per la ultimazione dei lavori e per l'apertura all'esercizio delle singole linee. Negli stessi atti di concessione sono determinati, sopra proposta del concessionario, la quantità e il tipo di materiale mobile di cui deve essere provveduta la linea in relazione al servizio cui è destinata. Nei capitolati vengono stabiliti per ciascun caso la velocità massima e la composizione dei treni in rapporto colle condizioni della strada e le prescrizioni valevoli a conciliare la sicurezza dell'esercizio con la razionale economia del medesimo, specialmente per quanto riguarda il numero e le attribuzioni del personale viaggiante e di stazione, la composizione e la circolazione dei treni.
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Determinazioni nell'atto di concessione. (Art. 2, secondo comma, legge 4 dicembre 1902, n. 506).(Art. 16, primo comma, legge 27 dicembre 1896, n. 272). (Art. 23 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo