Art. 23 · Determinazioni nell'atto di concessione. (Art. 2, secondo comma, legge 4 dicembre 1902, n. 506).(Art. 16, primo comma, legge 27 dicembre 1896, n. 272).
Testo unicoSez. III

Art. 23

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Determinazioni nell'atto di concessione. (Art. 2, secondo comma, legge 4 dicembre 1902, n. 506).(Art. 16, primo comma, legge 27 dicembre 1896, n. 272).

In vigore dal 15 mar 1913
Determinazioni nell'atto di concessione. (, secondo comma, legge 4 dicembre 1902, n. 506). (, primo comma, legge 27 dicembre 1896, n. 272). Negli atti di concessione sono determinati il tipo di costruzione, i limiti di massima pendenza, il raggio minimo delle curve ed ogni altra modalità della costruzione ed esercizio, nonché il termine di tempo utile per la ultimazione dei lavori e per l'apertura all'esercizio delle singole linee. Negli stessi atti di concessione sono determinati, sopra proposta del concessionario, la quantità e il tipo di materiale mobile di cui deve essere provveduta la linea in relazione al servizio cui è destinata. Nei capitolati vengono stabiliti per ciascun caso la velocità massima e la composizione dei treni in rapporto colle condizioni della strada e le prescrizioni valevoli a conciliare la sicurezza dell'esercizio con la razionale economia del medesimo, specialmente per quanto riguarda il numero e le attribuzioni del personale viaggiante e di stazione, la composizione e la circolazione dei treni.
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