Testo unicoCapo IIISez. I

Art. 27

Limite massimo della sovvenzione. (Art. 2, legge 29 giugno 1873, n. 1475: art. 1, legge 30 aprile 1899, n. 168; e art. 1, lettere b), h), legge 15 luglio 1909, n. 524). (Art. 5, primo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 13, legge 9 luglio 1905, n. 413, e articoli 1 e 5, legge 21 luglio 1911, n. 848).

In vigore dal 19 mar 1919
Limite massimo della sovvenzione. (, legge 29 giugno 1873, n. 1475: , legge 30 aprile 1899, n. 168; e , lettere b), h), legge 15 luglio 1909, n. 524). (, primo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). (, legge 9 luglio 1905, n. 413, e , legge 21 luglio 1911, n. 848). Può essere accordata ai concessionari una sovvenzione annua non maggiore di L. 5000 per ogni chilometro e per un periodo di tempo da 35 a 70 anni in favore delle ferrovie pubbliche che in avvenire saranno concesse. Il Governo è autorizzato a ridurre a 50 anni la durata massima delle sovvenzioni chilometriche, aumentandone da L. 5000 a 5700 il limite massimo. Il massimo della sovvenzione chilometrica potrà essere portato fino a L. 10.000 per 50 anni, in favore di quelle ferrovie che: a) attraversino regioni montuose e richiedano notevoli spese di costruzione; b) ovvero richiedano una spesa, debitamente accertata, di costruzione superiore a L. 150.000 per chilometro, e inoltre siano destinate a congiungere i capoluoghi di Provincia, i capoluoghi di circondario o importanti capoluoghi di distretto fra loro o con quelli di Provincia, o a collegare Comuni, la cui complessiva popolazione superi i 100.000 abitanti, o ad unire due linee litoranee del Regno o linee importanti internazionali o a raggiungere il confine.

Note all'articolo

  • Il D.L. Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le ferrovie pubbliche, concesse all'industria privata entro due anni dalla data del presente decreto e per i tronchi di esse aperti all'esercizio entro il termine di sei anni dalla data medesima, i limiti della sovvenzione chilometrica, stabiliti dall'articolo 27 del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, num. 1447, in lire 5000, lire 5700 e lire 10,000, sono rispettivamente elevati a lire 7500, lire 8500 e lire 15,000".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-27

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