Testo unico›Sez. III
Art. 24
Cauzione. (Art. 247, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 13 ago 1919
Cauzione.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Alla stipulazione dell'atto di concessione, il concessionario deve dare una primordiale cauzione per assicurare che entro il termine, da fissarsi nell'atto medesimo, egli farà il deposito definitivo, che gli verrà nell'atto stesso prescritto a guarentigia dell'adempimento dell'assunta impresa.
Tale deposito definitivo è restituito a rate di mano in mano che procedono i lavori di costruzione, salvo un'ultima rata che viene ritenuta fin dopo la collaudazione finale dell'opera.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 8 luglio 1919, n. 1327, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "in deroga parziale al disposto dell'articolo 24 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, la cauzione, prestata dal concessionario per l'esecuzione del detto primo gruppo di opere in misura non inferiore ad un quindicesimo della spesa relativa, verra' mantenuta integralmente, e la sua restituzione potra' aver luogo con le norme del citato articolo 24 del testo unico solo in relazione al procedere dei lavori di armamento e completamento della linea".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-24