Testo unicoCapo IIISez. I

Art. 28

Graduazione della sovvenzione. (Art. 4, R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-bis, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183).

In vigore dal 15 mar 1913
Graduazione della sovvenzione. (, R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-bis, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183). Il sussidio chilometrico in favore delle ferrovie, delle quali si è riconosciuta la pubblica utilità, è accordato in somma più o meno elevata e per un numero di anni maggiore o minore fino a raggiungere i limiti stabiliti nell'articolo precedente, tenuto conto specialmente di una o più delle seguenti condizioni: a) dell'ammontare dei concorsi degli enti interessati in relazione al costo della ferrovia, alle difficoltà e spese di esercizio, alla condizione economico-finanziaria degli enti che hanno interesse alla concessione; b) della quantità ed estensione del traffico che si presume possa essere portato sulla rete o linea principale; c) del vantaggio che ne avranno i servizi pubblici, e specialmente la difesa nazionale, e dei proventi diretti od indiretti delle imposte; d) della popolazione e superficie della zona servita dalla nuova ferrovia e della produzione agricola ed industriale della medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-28

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