Testo unicoCapo III

Art. 4

Categorie di ferrovie private. (Art. 207, primi tre commi, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).(Art. 1, ultimo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272).

In vigore dal 15 mar 1913
Categorie di ferrovie private. (, primi tre commi, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (, ultimo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272). Le ferrovie private si dividono in due categorie. La prima comprende quelle che corrono esclusivamente su terreni appartenenti a chi le costruisce, senza intersecare o in alcun modo interessare alcuna proprietà pubblica o privata. La seconda comprende quelle che toccano in qualsivoglia modo le proprietà altrui, le pubbliche vie di comunicazione, i corsi d'acqua pubblici, gli abitati ed ogni altro sito od opera pubblica. Le ferrovie private della seconda categoria sono parificate per le norme di costruzione e di esercizio alle ferrovie locali, in quanto concernono la sicurezza delle persone e delle cose e la pubblica igiene.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-4

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