Testo unico›Capo III›Sez. I
Art. 31
Decorrenza della sovvenzione e lunghezza sussidiata. (Art. 1, parte prima, legge 9 luglio 1905, n. 413).
In vigore dal 15 mar 1913
Decorrenza della sovvenzione e lunghezza sussidiata.
(, parte prima, legge 9 luglio 1905, n. 413).
Le sovvenzioni dello Stato decorrono, per ogni tronco di ferrovia, dal giorno in cui, con l'autorizzazione del Governo, ne ha luogo l'apertura all'esercizio, secondo il piano stabilito negli atti di concessione. La lunghezza di ogni tronco, agli effetti dell'applicazione delle sovvenzioni medesime, è misurata sull'asse del binario di corsa e computata fra gli assi dei fabbricati viaggiatori nelle stazioni estreme, qualora siavi innesto con altre linee, ovvero fino all'estremità dei binari di servizio nelle stazioni capolinea.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-31