Testo unicoSez. III

Art. 35

Distinzione della sovvenzione. (Art. 7, primo e secondo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444; art. 8, lettera c), legge 16 giugno 1907, n. 540).

In vigore dal 15 mar 1913
Distinzione della sovvenzione. (, primo e secondo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444; , lettera c), legge 16 giugno 1907, n. 540). Negli atti di concessione di costruzione e di esercizio dev'essere dichiarato quale parte della sovvenzione chilometrica governativa sia attribuita alla costruzione e quale all'esercizio. Quando, secondo le risultanze dell'istruttoria, l'esercizio sia attivo, la parte riservata a garanzia dell'esercizio stesso non può essere minore di un decimo nè maggiore di due decimi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-35

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Distinzione della sovvenzione. (Art. 7, primo e secondo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444; art. 8, lettera c), legge 16 giugno 1907, n. 540). (Art. 35 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo