Testo unico›Sez. III
Art. 35
Distinzione della sovvenzione. (Art. 7, primo e secondo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444; art. 8, lettera c), legge 16 giugno 1907, n. 540).
In vigore dal 15 mar 1913
Distinzione della sovvenzione.
(, primo e secondo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444; , lettera c), legge 16 giugno 1907, n. 540).
Negli atti di concessione di costruzione e di esercizio dev'essere dichiarato quale parte della sovvenzione chilometrica governativa sia attribuita alla costruzione e quale all'esercizio.
Quando, secondo le risultanze dell'istruttoria, l'esercizio sia attivo, la parte riservata a garanzia dell'esercizio stesso non può essere minore di un decimo nè maggiore di due decimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-35