Testo unico›Sez. III
Art. 36
Vincolo della sovvenzione per le obbligazioni. (Art. 3, legge 9 luglio 1905, n. 413). (Art. 7, terzo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444; e art. 8, primo e secondo comma, legge 16 giugno 1907, n. 540).
In vigore dal 15 mar 1913
Vincolo della sovvenzione per le obbligazioni.
(, legge 9 luglio 1905, n. 413).
(, terzo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444; e , primo e secondo comma, legge 16 giugno 1907, n. 540).
Il Governo può autorizzare le Società per azioni concessionarie di ferrovie ad emettere, agli effetti dell' del Codice di commercio, obbligazioni garantite sulle sovvenzioni chilometriche.
La garanzia però non può essere data che sulla parte delle sovvenzioni relativa al servizio dei capitali da impiegare per la costruzione della ferrovia, dovendo la residua parte rimanere disponibile per l'esercizio.
La parte di sovvenzione governativa attribuita alla costruzione può essere vincolata integralmente, in Italia o all'estero, al servizio delle obbligazioni, quando concorrano le seguenti condizioni:
a) che lo statuto della società e le successive modificazioni siano approvati per decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio;
b) che almeno una metà della linea sia aperta all'esercizio e collaudata;
c) che l'ammortamento delle obbligazioni sia stabilito in un periodo di tempo, non eccedente la durata della concessione.
Il ministro del tesoro, d'accordo col ministro dei lavori pubblici, stabilisce caso per caso le norme opportune per regolare l'emissione delle obbligazioni stesse in rapporto alle condizioni del mercato e per assicurare alla costruzione della linea l'impiego delle somme ritratte dall'emissione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-36