Testo unicoSez. II

Art. 34

Offerte legali. (Art. 2, R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-bis, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183). - (Art. 5, quarto comma, lettera b), legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Offerte legali. (, R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-bis, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183). - (, quarto comma, lettera b), legge 12 luglio 1908, n. 444). Non è accordata veruna sovvenzione dello Stato se non risulti che siano intervenute, da parte di enti morali o di privati che vi abbiano uno speciale interesse, legali offerte di qualunque forma che assicurino la costruzione e l'esercizio della ferrovia, fatta eccezione quando l'eccedenza del limite legale della sovrimposta fondiaria degli enti interessati e gli oneri di bilancio per interessi di mutui passivi superiori al reddito delle entrate patrimoniali e dei servizi pubblici sieno in misura tale, a giudizio esclusivo del Governo, da non consentire nuovi aggravi.
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Offerte legali. (Art. 2, R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-bis, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183). - (Art. 5, quarto comma, lettera b), legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 34 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo