Testo unico›Sez. II
Art. 34
152 / 286Offerte legali. (Art. 2, R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-bis, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183). - (Art. 5, quarto comma, lettera b), legge 12 luglio 1908, n. 444).
In vigore dal 15 mar 1913
Offerte legali.
(, R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-bis, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183). - (, quarto comma, lettera b), legge 12 luglio 1908, n. 444).
Non è accordata veruna sovvenzione dello Stato se non risulti che siano intervenute, da parte di enti morali o di privati che vi abbiano uno speciale interesse, legali offerte di qualunque forma che assicurino la costruzione e l'esercizio della ferrovia, fatta eccezione quando l'eccedenza del limite legale della sovrimposta fondiaria degli enti interessati e gli oneri di bilancio per interessi di mutui passivi superiori al reddito delle entrate patrimoniali e dei servizi pubblici sieno in misura tale, a giudizio esclusivo del Governo, da non consentire nuovi aggravi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-34