Testo unico›Capo III›Sez. I
Art. 26
103 / 286Forma della concessione. (Art. 5, sesto comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
In vigore dal 15 mar 1913
Forma della concessione.
(, sesto comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Le sovvenzioni sono accordate con decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, e sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-26