Testo unicoTitolo IIICapo I

Art. 56

Raccordi ed opere non obbligatorie. (Art. 6, primo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Raccordi ed opere non obbligatorie. (, primo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). Non possono essere imposti dal Governo: a) i raccordi e gli allacciamenti, di cui all', quando le spese relative sono sproporzionate alla entità della nuova linea; b) l'uso delle stazioni in comune, quando le spese di ampliamento ed adattamento ed i corrispettivi da pagarsi per l'esercizio in comune siano rispettivamente superiori al capitale d'impianto ed alla somma occorrente per l'esercizio di una stazione indipendente, adeguata alle esigenze della nuova linea.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-56

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Raccordi ed opere non obbligatorie. (Art. 6, primo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 56 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo