Testo unicoTitolo IIICapo I

Art. 54

Raccordi. (Art. 5, legge 30 giugno 1906, n. 272).

In vigore dal 15 mar 1913
Raccordi. (, legge 30 giugno 1906, n. 272). L'esercente di una ferrovia pubblica, ogni volta che lo permettano la sicurezza e regolarità dell'esercizio, è tenuto a consentire, alle stesse condizioni di cui all'articolo precedente, al raccordo con tramvie a trazione meccanica e con stabilimenti commerciali ed industriali, i cui concessionari, proprietari o esercenti ne facciano domanda e dichiarino di sottomettersi alle condizioni di uno speciale capitolo-tipo, redatto dal Ministero dei lavori pubblici, secondo speciali norme fissate dal regolamento di cui all'. La stessa disposizione è applicabile anche agli stabilimenti governativi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-54

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Raccordi. (Art. 5, legge 30 giugno 1906, n. 272). (Art. 54 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo