Testo unicoTitolo IIICapo I

Art. 50

Diritti dello Stato. (Art. 270, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Diritti dello Stato. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Resta però in facoltà dell'Amministrazione dello Stato, ove nulla sia statuito in contrario nell'atto di concessione, di costruire ed esercitare essa stessa ferrovie che dalle concesse si diramino o le intersechino o ne costituiscano un prolungamento, e di accordarne ad altri la concessione, salva la preferenza al primo concessionario a parità di condizioni. L'uso che l'Amministrazione dello Stato faccia di questa facoltà non conferisce al primo concessionario il diritto ad indennità o compenso di sorta, purchè non gli cagioni danno alcuno od incaglio all'esercizio. I rapporti che occorra di stabilire tra il concessionario primitivo e la detta Amministrazione, o nuovi concessionari fanno oggetto di convenzioni da stipularsi in via amichevole per tutto quanto può concernere ad un regolare e completo servizio cumulativo. In caso di divergenza la decisione è rimessa a giudizio di arbitri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-50

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Diritti dello Stato. (Art. 270, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 50 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo