Testo unicoTitolo IIICapo I

Art. 51

Uso promiscuo. (Art. 43, legge 27 dicembre 1896, n. 561).

In vigore dal 15 mar 1913
Uso promiscuo. (, legge 27 dicembre 1896, n. 561). In caso che altri concessionari di ferrovie non concorrenti intendano valersi di qualche tratto di linea già concessa o costruita, può il Governo rendere obbligatorio l'uso promiscuo di quel tratto, fissandone le relative norme e compensi. È riservata all'Amministrazione governativa la facoltà di permettere attraversamenti a livello fra diverse ferrovie, e di stabilirne le condizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Uso promiscuo. (Art. 43, legge 27 dicembre 1896, n. 561). (Art. 51 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo