Testo unicoTitolo IIICapo I

Art. 52

Allacciamenti. (Art. 3, secondo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272).

In vigore dal 15 mar 1913
Allacciamenti. (, secondo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272). Le ferrovie sovvenzionate debbono, sempre quando è possibile, allacciarsi alle ferrovie esistenti. Nel caso di ferrovie secondarie a scartamento diverso, e qualora il Governo non creda di prescrivere la interposizione dello scartamento minore, s'intende soddisfatta la condizione dell'allacciamento quando il binario della ferrovia secondaria giunga fino al piazzale della stazione della ferrovia esistente, in modo da rendere possibile il trasbordo diretto delle merci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-52

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Allacciamenti. (Art. 3, secondo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272). (Art. 52 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo