Testo unicoCapo V

Art. 47

Nuove ferrovie non sovvenzionate. (Art. 12, legge 16 giugno 1907, n. 540).

In vigore dal 15 mar 1913
Nuove ferrovie non sovvenzionate. (, legge 16 giugno 1907, n. 540). Nelle concessioni di ferrovie all'industria privata senza sovvenzione governativa, posteriori alla legge 16 giugno 1907 n. 540, il diritto di compartecipazione dello Stato resta regolato dall'articolo precedente, ma si esercita sul prodotto netto eccedente l'interesse legale commerciale computato sul capitale azionario o su quello di primo impianto e prima dotazione di materiale mobile e di esercizio a norma dell'articolo seguente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-47

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Nuove ferrovie non sovvenzionate. (Art. 12, legge 16 giugno 1907, n. 540). (Art. 47 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo