Testo unicoCapo IV

Art. 42

Asta o licitazione per le concessioni. (Art. 3, primi cinque commi, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 gen 1930
Asta o licitazione per le concessioni. (, primi cinque commi, legge 12 luglio 1908, n. 444). Ultimata l'istruttoria della domanda di concessione di sola costruzione, il Ministero dei lavori pubblici indice l'asta con unico esperimento, o la licitazione privata, in base al progetto di massima approvato o redatto dal Governo ed alle condizioni stabilite per la concessione. All'asta od alla licitazione privata sono ammesse soltanto ditte che, a giudizio insindacabile del Governo, siano ritenute idonee e di notoria solvibilità. L'aggiudicazione è fatta a chi offre il maggior ribasso sulla sovvenzione chilometrica provvisoriamente determinata dal Governo. Il richiedente la concessione, che non resti aggiudicatario ed al quale appartenga il progetto approvato, ha diritto solo al rimborso delle spese incontrate per la compilazione del progetto stesso, in misura non maggiore di L. 750 a chilometro. Quando l'asta sia andata deserta o sia rimasta senza effetto la licitazione privata, il Governo ha facoltà di accordare la concessione a trattativa privata.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 2 agosto 1929, n. 2150, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1752, ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni contenute nel capo IV del titolo II del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che non siano riportate nel presente decreto".

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Asta o licitazione per le concessioni. (Art. 3, primi cinque commi, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 42 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo