Testo unico›Capo IV
Art. 45
Vigilanza e danni. (Art. 3, terzultimo ed ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
In vigore dal 15 gen 1930
Vigilanza e danni.
(, terzultimo ed ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Per la vigilanza ed il sindacato dei lavori valgono le norme vigenti nelle concessioni di ferrovie all'industria privata per la parte relativa alle costruzioni.
Durante la concessione lo Stato può sempre rivalersi, sulla sovvenzione che non risulta vincolata a norma degli del presente testo unico e sulle quote di compartecipazione ai prodotti, per i danni, di cui all'art. 1639 del Codice civile, verificatisi nel decennio dall'approvazione del collaudo della linea.
Note all'articolo
- Il Regio D.L. 2 agosto 1929, n. 2150, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1752, ha disposto (con l'art. 29, comma 2) che "Sono abrogate le disposizioni contenute nel capo IV del titolo II del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che non siano riportate nel presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-45