Testo unicoCapo II

Art. 57

Opere ferroviarie di pubblica utilità. (Art. 225, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Opere ferroviarie di pubblica utilità. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Le vie ferrate pubbliche sono opere di utilità pubblica, e quindi sono a loro applicabili tutte le disposizioni delle leggi sulla espropriazione per causa di pubblica utilità. In cosiffatta applicazione s'intendono far parte delle ferrovie i fossi laterali, i terreni da occuparsi colle siepi, muri od altre chiusure stabili qualunque, comprese le loro distanze legali, dai fondi vicini, i terreni pure da occuparsi pei trasporti dei corsi d'acqua, o di pubbliche o private comunicazioni, e per stabilimento di vie d'accesso, e finalmente i terreni necessari per la erezione delle stazioni, e per qualsivoglia altra fabbrica od opera stabile, destinata all'esercizio od alla conservazione delle dette ferrovie.
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Opere ferroviarie di pubblica utilità. (Art. 225, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 57 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo