Testo unicoCapo IISez. I

Art. 225

Sovvenzioni. (Art. 2, legge 21 luglio 1910, n. 580).

In vigore dal 15 mar 1913
Sovvenzioni. (, legge 21 luglio 1910, n. 580). Le sovvenzioni chilometriche per le linee di cui al precedente articolo, da accordarsi a norma dell' del presente testo unico, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, sono determinate in misura che non può mai superare i limiti massimi medi indicati appresso: a) per il periodo di tempo dal giorno successivo all'apertura all'esercizio di ogni linea o tronco sino al giorno dell'apertura all'esercizio dell'intera rete: entro un massimo medio di L. 14.300 per la costruzione e l'esercizio delle linee indicate al n. 1 del precedente articolo; di L. 1950 per la costruzione e l'esercizio dei tronchi indicati al n. 2; di L. 3550 per l'utilizzazione e l'esercizio delle linee e dei tronchi indicati al n. 3; b) entro un massimo medio di L. 10.500 per la costruzione, e di L. 1500 per l'esercizio, per il periodo di tempo che correrà dal giorno successivo all'apertura all'esercizio dell'intera rete sino al termine di 70 anni, computati dalla prima data di apertura all'esercizio di un tronco della rete stessa. Il limite di L. 3550 e quelli di cui al comma b) del presente articolo possono essere dal Governo aumentati in corrispondenza della maggiore spesa occorrente per l'interposizione del binario ridotto entro il normale sulla Sicignano-Lagonegro e per l'esercizio promiscuo.
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Sovvenzioni. (Art. 2, legge 21 luglio 1910, n. 580). (Art. 225 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo