Testo unicoCapo IISez. I

Art. 222

Concessione di una rete o di singole ferrovie in Sicilia. (Art. 2, legge 21 luglio 1911, n. 848).

In vigore dal 15 mar 1913
Concessione di una rete o di singole ferrovie in Sicilia. (, legge 21 luglio 1911, n. 848). La concessione di linee nell'interno della Sicilia, a sezione ridotta con lo scartamento uguale a quello delle complementari sicule costruite per conto dello Stato, può essere fatta dal Governo in uno o più gruppi con una sovvenzione media chilometrica non superiore a L. 10,000 per anni 50, anche se per ciascuna linea non concorrano le condizioni prescritte dall', comma terzo, del presente testo unico. Indipendentemente dalle condizioni stesse può essere accordato il massimo della sovvenzione anche per le linee singole in Sicilia, quando costituiscano raccordi o completamenti di linee in esercizio, od a queste colleghino regioni isolate. Le linee concesse in base alle disposizioni del presente articolo non possono eccedere la complessiva lunghezza di chilometri 500 nel primo quinquennio dalla legge 21 luglio 1911, n. 848, e di altri 300 nel secondo quinquennio. Nel caso in cui, a rendere possibile la concessione in uno o più gruppi, dei primi 500 chilometri, fosse necessario includervi parte degli altri 300 chilometri, il Governo è autorizzato ad anticiparne la concessione, con che però, agli effetti della convenzione, questo supplemento di linee sia da considerarsi come costruito nel secondo quinquennio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-222

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Concessione di una rete o di singole ferrovie in Sicilia. (Art. 2, legge 21 luglio 1911, n. 848). (Art. 222 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo