Testo unicoTitolo XICapo I

Art. 219

Norme di legge aventi carattere generale. (Art. 1, penultimo comma, legge 15 luglio 1909, n. 524).

In vigore dal 15 mar 1913
Norme di legge aventi carattere generale. (, penultimo comma, legge 15 luglio 1909, n. 524). L'inclusione nel presente testo unico delle disposizioni in esso comprese non limita alle sole ferrovie concesse all'industria privata l'applicazione delle norme di legge aventi carattere generale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-219

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