Testo unico›Capo V
Art. 214
Obblighi dei concessionari. (Art. 21, legge 30 giugno 1906, n. 272).
In vigore dal 7 apr 1919
Obblighi dei concessionari.
(, legge 30 giugno 1906, n. 272).
Ogni amministrazione deve stabilire e sottoporre all'approvazione del ministro dei lavori pubblici le norme per un equo trattamento del personale, nonché le pene disciplinari e le formalità per la loro applicazione, con disposizioni analoghe a quelle che valgono per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a norma dell' della legge 22 aprile 1905, n. 137, ferme restando le disposizioni delle vigenti leggi per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro.
Salvo il disposto dell'articolo seguente esse devono iscrivere alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai il personale stabile ed in prova addetto all'esercizio, al quale possa applicarsi l' del testo unico di legge 30 maggio 1907, n. 376. Al personale stabile ed in prova rimanente dovrà essere assicurata una rendita vitalizia presso la cassa nazionale medesima, in conformità delle norme da questa stabilite per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie.
Per le inscrizioni a periodi abbreviati, per l'accertamento della invalidità, per la liquidazione della rendita vitalizia in caso di licenziamento per inabilità al lavoro, relativamente al personale a cui si applica l' del predetto testo unico di legge, e per le assicurazioni del rimanente personale, sono stipulate apposite convenzioni fra le Amministrazioni ferroviarie e la Cassa nazionale di previdenza.
Il contributo a carico delle Amministrazioni, nei versamenti da farsi alla Cassa nazionale per conto degli inscritti nei ruoli degli operai e per conto degli assicurati, non può essere inferiore al 4 per cento delle paghe per i primi, e al 6 per cento degli stipendi, assegni ed indennità per i secondi. Le ritenute a carico degl'iscritti e degli assicurati da versarsi alla Cassa non possono essere rispettivamente superiori alle percentuali predette.
Gl'inscritti alla Cassa nazionale addetti ai servizi attivi possono chiedere la chiusura e la liquidazione del conto individuale appena abbiano compiuti i 55 anni di età.
Note all'articolo
- Il D.L. Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 214 e 215 del testo unico di leggi 9 maggio 1912, n. 1447, e quelle della legge 14 luglio 1912, n. 835, contrarie al presente decreto, sono abrogate".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-214