Testo unicoTitolo XICapo I

Art. 217

Elenco delle ferrovie pubbliche. (Art. 20, legge 30 giugno 1906, n. 272).

In vigore dal 15 mar 1913
Elenco delle ferrovie pubbliche. (, legge 30 giugno 1906, n. 272). Il ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, provvede alla compilazione di un elenco di tutte le ferrovie pubbliche esistenti, in corso di costruzione e già concesse, classificandole secondo le disposizioni dell' del presente testo unico di legge. L'elenco è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, coll'assegnazione di tre mesi di tempo agli interessati per le loro osservazioni. Dopodichè, sentito sulle medesime il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, la classificazione viene stabilita con decreto Reale a cura del ministro dei lavori pubblici. Nell'atto di concessione di ciascuna nuova ferrovia si indica la categoria alla quale è assegnata. Per variazioni di classificazione che possa occorrere per qualche ferrovia, il ministro dei lavori pubblici provvede promuovendo il relativo decreto Reale colla procedura prevista dai precedenti capoversi.
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