Testo unicoCapo IV

Art. 212

Contravvenzioni. (Art. 21, legge 16 giugno 1907, n. 540).

In vigore dal 15 mar 1913
Contravvenzioni. (, legge 16 giugno 1907, n. 540). Le contravvenzioni alle disposizioni degli del presente testo unico di legge sono punite con l'ammenda estensibile fino a L. 1500 e in caso di recidiva, fino a L. 3000. Tali pene sono applicate al direttore, od a chi ne fa le veci, nei casi di società concessionarie di ferrovie.
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Contravvenzioni. (Art. 21, legge 16 giugno 1907, n. 540). (Art. 212 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo