Testo unico›Capo IV
Art. 212
132 / 286Contravvenzioni. (Art. 21, legge 16 giugno 1907, n. 540).
In vigore dal 15 mar 1913
Contravvenzioni.
(, legge 16 giugno 1907, n. 540).
Le contravvenzioni alle disposizioni degli del presente testo unico di legge sono punite con l'ammenda estensibile fino a L. 1500 e in caso di recidiva, fino a L. 3000.
Tali pene sono applicate al direttore, od a chi ne fa le veci, nei casi di società concessionarie di ferrovie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-212