Testo unico›Capo IV
Art. 210
Osservazioni del Ministero. (Art. 19, legge 16 giugno 1907, n. 540).
In vigore dal 15 mar 1913
Osservazioni del Ministero.
(, legge 16 giugno 1907, n. 540).
Il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo col Ministero del tesoro indipendentemente dalle azioni che loro competono e che possono esercitare ai termini delle vigenti leggi e degli atti di concessione, comunica al concessionario le osservazioni e riserve che ritenga di fare sul conto dell'esercizio.
Qualora, trattandosi di società per azioni, il Consiglio d'amministrazione reputi di sottoporre il bilancio all'assemblea degli azionisti prima che le osservazioni e riserve siano state risolute, il testo di esse deve allegarsi al bilancio.
L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli azionisti non pregiudica i diritti dello Stato derivanti dalle leggi e dagli atti di concessione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-210