Testo unico›Capo IV
Art. 211
Ispezione contabile. (Art. 20, legge 16 giugno 1907, n. 540).
In vigore dal 15 mar 1913
Ispezione contabile.
(, legge 16 giugno 1907, n. 540).
Il concessionario di ferrovie non può opporsi a che il Ministero dei lavori pubblici faccia ispezionare tutti gli atti, registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l'azienda ferroviaria, ed è tenuto a fornire tutti i dati, notizie e chiarimenti, anche relativi alla sua azienda generale e che esso ritiene opportuno conoscere per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e sindacato.
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