Testo unicoCapo IV

Art. 211

Ispezione contabile. (Art. 20, legge 16 giugno 1907, n. 540).

In vigore dal 15 mar 1913
Ispezione contabile. (, legge 16 giugno 1907, n. 540). Il concessionario di ferrovie non può opporsi a che il Ministero dei lavori pubblici faccia ispezionare tutti gli atti, registri e documenti contabili ed amministrativi concernenti l'azienda ferroviaria, ed è tenuto a fornire tutti i dati, notizie e chiarimenti, anche relativi alla sua azienda generale e che esso ritiene opportuno conoscere per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e sindacato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-211

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ispezione contabile. (Art. 20, legge 16 giugno 1907, n. 540). (Art. 211 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo