Testo unicoCapo IISez. I

Art. 226

Prodotto lordo iniziale. (Art. 3, legge 21 luglio 1910, n. 580).

In vigore dal 15 mar 1913
Prodotto lordo iniziale. (, legge 21 luglio 1910, n. 580). Il prodotto lordo iniziale medio per le linee medesime è determinato in misura non minore di L. 4000 a chilometro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-226

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Prodotto lordo iniziale. (Art. 3, legge 21 luglio 1910, n. 580). (Art. 226 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo