Testo unico›Capo II›Sez. I
Art. 226
Prodotto lordo iniziale. (Art. 3, legge 21 luglio 1910, n. 580).
In vigore dal 15 mar 1913
Prodotto lordo iniziale.
(, legge 21 luglio 1910, n. 580).
Il prodotto lordo iniziale medio per le linee medesime è determinato in misura non minore di L. 4000 a chilometro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-226