Testo unico›Capo II›Sez. I
Art. 229
Riscatto. (Art. 6, legge 21 luglio 1910, n. 580)
In vigore dal 15 mar 1913
Riscatto.
(, legge 21 luglio 1910, n. 580)
Decorsi venti anni dal giorno fissato nell'atto di concessione, di cui all', per l'apertura dell'intera rete all'esercizio, lo Stato avrà diritto al riscatto della rete stessa:
a) corrispondendo al concessionario la sovvenzione annua media chilometrica di sola costruzione per le rimanenti annualità;
b) acquistando il materiale mobile a prezzo di stima, depurato dalle quote di rinnovamento comprese nella sovvenzione per le rimanenti annualità.
Quando in ciascun anno del triennio precedente al riscatto l'esercizio sia stato attivo, indipendentemente dalla sovvenzione governativa, sarà inoltre corrisposta al concessionario, a titolo di premio, la somma corrispondente ad una metà del reddito netto ragguagliato al cento per cinque per la rimanente durata della concessione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-229