Testo unicoCapo IISez. I

Art. 233

Personale. (Art. 10, legge 21 luglio 1910, n. 580).

In vigore dal 15 mar 1913
Personale. (, legge 21 luglio 1910, n. 580). Per la costruzione e l'esercizio delle linee di cui all', il concessionario deve impiegare esclusivamente italiani, con preferenza dell'elemento locale, salve le eccezioni autorizzate dal Governo per giustificati motivi.
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Personale. (Art. 10, legge 21 luglio 1910, n. 580). (Art. 233 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo