Testo unicoSez. II

Art. 236

Ferrovie a sezione ridotta in Sicilia, Calabria e Basilicata. (Art. 5, legge 4 dicembre 1902, n. 506; e art. 5, quarto comma, lettera a), legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Ferrovie a sezione ridotta in Sicilia, Calabria e Basilicata. (, legge 4 dicembre 1902, n. 506; e , quarto comma, lettera a), legge 12 luglio 1908, n. 444). Per le linee e tronchi che siano concessi a sezione ridotta nell'isola di Sicilia, nella Calabria e nella Basilicata possono essere accordate le sovvenzioni governative, anche se non risultino intervenute offerte legali di enti morali e di privati interessati a norma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-236

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Ferrovie a sezione ridotta in Sicilia, Calabria e Basilicata. (Art. 5, legge 4 dicembre 1902, n. 506; e art. 5, quarto comma, lettera a), legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 236 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo