Art. 236 · Ferrovie a sezione ridotta in Sicilia, Calabria e Basilicata. (Art. 5, legge 4 dicembre 1902, n. 506; e art. 5, quarto comma, lettera a), legge 12 luglio 1908, n. 444).
Testo unicoSez. II

Art. 236

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Ferrovie a sezione ridotta in Sicilia, Calabria e Basilicata. (Art. 5, legge 4 dicembre 1902, n. 506; e art. 5, quarto comma, lettera a), legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Ferrovie a sezione ridotta in Sicilia, Calabria e Basilicata. (, legge 4 dicembre 1902, n. 506; e , quarto comma, lettera a), legge 12 luglio 1908, n. 444). Per le linee e tronchi che siano concessi a sezione ridotta nell'isola di Sicilia, nella Calabria e nella Basilicata possono essere accordate le sovvenzioni governative, anche se non risultino intervenute offerte legali di enti morali e di privati interessati a norma dell'.
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